INPS ha pubblicato la circolare n° 25, 6 marzo 2023 che fornisce istruzioni in merito all’applicazione delle modifiche apportate dalla legge 197/2022 (dal comma 292 dell’art. 1), in materia di pensione anticipata, la cosiddetta OPZIONE DONNA.
Secondo quanto disposto da tali modifiche, da quest’anno, possono accedere ad Opzione Donna le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano:
- maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- un’età anagrafica di almeno 60 (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni),
e siano anche in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
Con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità, al punto 2.1 della circolare INPS specifica quanto segue:
- il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza (è sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se NON necessariamente nello stesso appartamento);
- i sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono essere continuativi;
- lo status di persona con disabilità grave si considera acquisito alla data dell’accertamento riportata nel verbale o dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore;
- nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Per l’individuazione delle patologie invalidanti si fa riferimento alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto 21 luglio 2000, n. 278, emanato dal Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le Pari opportunità.
L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso (cfr. la circolare INPS n. 155/2010).
A cura del servizio legale Associazione InCerchio