Proponiamo l’analisi, a cura del nostro Servizio Legale, delle norme per la disabilità contenute nella recente legge di bilancio
Con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1.1.2021, è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Tale legge prevede numerose misure in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che riepiloghiamo qui di seguito.
Nuovi stanziamenti per i fondi non autosufficienze e dopo di noi
In primo luogo, sono previsti ulteriori stanziamenti per i seguenti fondi:
- FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE: ulteriori 100 milioni (per un totale di 668 milioni per il 2021, 667 milioni per il 2022 e 665 milioni per il 2023).
- FONDO PER IL DOPO DI NOI: un aumento di 20 milioni (per un totale di 76 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).
Nuovo fondo per i care giver familiari
Inoltre, viene istituito il FONDO PER I CAREGIVER FAMILIARI: il comma 334 della legge prevede che venga istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal care giver familiare.
Secondo la legge è care giver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (cfr. comma 255 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Fondo per la cura di soggetti con autismo
Il comma 454 della legge di bilancio prevede un incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per il Fondo per la cura dei soggetti con autismo.
Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, verranno definiti i criteri e le modalità per l’utilizzo del Fondo, nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:
- per una quota pari al 15%, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, nonché’ le buone pratiche terapeutiche ed educative;
- per una quota pari al 25%, all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;
- per una quota pari al 60%, all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all’erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell’Istituto superiore di sanità.
Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere
I commi 1134-1136, prevedono l’istituzione di un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché’ della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
Sono destinatarie delle risorse del Fondo le associazioni del Terzo settore, che:
- rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
- svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a).
- Il Fondo è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché’ al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
Contributo per le madri sole di figli con disabilità
È previsto un contributo economico per figli con disabilità a favore delle madri sole: La legge prevede al comma 365 un contributo economico a favore delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Tale contributo è mensile e nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.
I criteri per l’individuazione dei destinatari di tale contributo e le modalità di presentazione delle domande verranno disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Tutela dei lavoratori fragili
La legge di bilancio prevede al comma 481-482 che le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), si applichino nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Di conseguenza, per i lavoratori fragili l’assenza dal lavoro sarà equiparata al ricovero ospedaliero e in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) saranno posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvederà al monitoraggio del limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Viene estesa in tale periodo la possibilità che i lavoratori fragili svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile anche con diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
Inclusione scolastica
I commi 960-964 della legge di bilancio si occupano della inclusione scolastica prevedendo un rifinanziamento del fondo in misura pari a 62,76 milioni di euro nell’anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell’anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell’anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell’anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell’anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell’anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità.
Inoltre, viene previsto un incremento della dotazione dell’organico dell’autonomia, a valere sulle predette risorse di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.
Le risorse saranno disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 e la ripartizione verrà disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sono inoltre previsti 10 milioni di euro per l’anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso.
Ed ancora, al fine di realizzare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/ 2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992.
Al fine di regolare l’assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Altre misure:
Superbonus 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche
I commi 66-74, ampliano la detrazione al 110% a interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
Si tratta di interventi che riguardano ascensori e montacarichi o la realizzazione di strumenti tecnologici che favoriscono la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità grave.
Spazi riservati alla sosta delle persone con disabilità
Il comma 819, al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, prevede un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 6 milioni di euro per l’anno 2022, destinato all’erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021, provvedano ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.
Misure per il sostegno alla partecipazione politica
I commi 341-342, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, prevedono un fondo di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021 destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per la richiesta di referendum previsti dalla Costituzione e su iniziativa legislativa del popolo, che consentirà alle persone che non possono lasciare il proprio domicilio il loro diritto di partecipazione attiva.