Il Decreto Legge 146/21 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), in vigore dal 22 ottobre, introduce alcune novità in relazione ai periodi trascorsi in quarantena e ai congedi parentali per le persone con disabilità e i loro familiari.
In base all’articolo 8 fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, non computabile ai fini del periodo di comporto.
L’art. 9 stabilisce invece, in tema di congedi parentali, che fino al 31 dicembre 2021 il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte all durata della sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tale beneficio del congedo parentale e’ riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita’ grave (accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), a prescindere dall’eta’ del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche’ per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attivita’ didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo di cui al presente comma puo’ essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Per tali periodi di astensione e’ riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione e i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.