Il Decreto Legge 146/21 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili),  in vigore dal 22 ottobre, introduce alcune novità in relazione ai periodi trascorsi in quarantena e ai congedi parentali per le persone con disabilità e i loro familiari.

 

In base all’articolo 8 fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, non computabile ai fini del periodo di comporto.

 

L’art. 9 stabilisce invece, in tema di congedi parentali, che fino al 31 dicembre 2021 il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in parte  all durata della sospensione  dell’attivita’  didattica  o educativa  in presenza del figlio, alla durata  dell’infezione  da SARS-CoV-2  del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio disposta  dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto.

 

Tale beneficio  del congedo parentale e’ riconosciuto anche ai  genitori  di figli con disabilita’ grave (accertata  ai  sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104),  a prescindere dall’eta’ del figlio, per  la  durata  dell’infezione  da SARS-CoV-2 del figlio, nonche’ per la  durata  della  quarantena  del figlio ovvero nel caso in  cui  sia  stata  disposta  la  sospensione dell’attivita’  didattica  o  educativa  in  presenza  o  il   figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo di cui al presente comma puo’ essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Per tali periodi di astensione e’ riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennita’ pari al 50  per  cento  della  retribuzione e i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.