A favore di ogni persona maggiorenne che, essendo in condizione di fragilità – temporanea o permanente, parziale o totale – a causa di problematiche di vario genere (disagio psichico; disabilità psicofisiche; patologie degenerative e invalidanti, anche nell’anziano; problemi di dipendenza..), non sia in grado di provvedere alla cura dei propri interessi morali e materiali, e debba compiere atti giuridici, può essere chiesta una misura di protezione giuridica.
Un tempo, gli istituti dedicati erano unicamente interdizione e inabilitazione, istituti ablativi ovvero tesi a impedire e togliere capacità, più che a supportare la persona nel suo progetto di vita, finalizzati a proteggere l’eventuale patrimonio più che la persona fragile e i suoi diritti.
Da diciotto anni è in vigore in Italia un nuovo istituto, l’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, che rappresenta un vero e proprio capovolgimento di interessi e, come dice la parola, supporta e tutela la persona fragile, intervenendo in maniera calibrata, con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire della persona stessa.
La legge 6 del 9 gennaio 2004 dispone infatti che le persone che “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possono essere assistite da un Amministratore di Sostegno”.
L’Amministratore di Sostegno (brevemente: AdS) può essere richiesto dalle famiglie, dagli stessi interessati o dai servizi socio-sanitari mediante una domanda denominata ricorso, presentato al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo del domicilio effettivo della persona da proteggere.
Il Giudice Tutelare incaricato convoca un’udienza, per incontrare e sentire il beneficiario, i ricorrenti ed eventuali parenti; emette poi un provvedimento detto decreto con cui, se lo ritiene necessario, apre questa misura di protezione e nomina l’AdS.
Nel decreto indica anche i compiti che l’ AdS dovrà assolvere in favore del beneficiario, specificando quali saranno in affiancamento e quali in rappresentanza esclusiva. Strettamente correlati ai compiti, sono i poteri che vengono conferiti all’ads
La scelta dell’ads da parte del Giudice Tutelare avviene in primo luogo tra i familiari e i parenti; solo in caso di impossibilità o inopportunità, il GT nomina un volontario oppure un professionista o il rappresentante legale di un ente pubblico; si sono avute anche nomine in capo al rappresentante legale di un’associazione o fondazione.
L’importante secondo noi è che la persona incaricata sia una persona sensibile, rispettosa e adeguatamente preparata,
Attenzione: non possono ricoprire le funzioni di Ads gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o carico il beneficiario.
L’AdS dovrà assistere il beneficiario, secondo le indicazioni del Giudice Tutelare, nel rispetto dei suoi bisogni, desideri ed aspirazioni.
Dovrà curare i suoi interessi economici e / o gli interessi personali, relativi a cura ed assistenza, agendo con la testa e col cuore, per assicurare il benessere alla persona fragile ed essere garante della sua qualità di vita.
Nel prosieguo analizzeremo la tipologia di attività dell’ads, i suoi obblighi e i suoi poteri, l’area della gestione in campo economico-patrimoniale, e della attività per l’assistenza e la cura della persona.