A luglio 2023 INPS ha annunciato una nuova funzionalità online riguardante i congedi straordinari per assistere familiari disabili in situazione di gravità.
Con il messaggio n. 2600 del 10-07-2023, INPS comunica l’avvio di una nuova funzionalità chiamata “Rinuncia” all’interno dello sportello telematico delle domande online di congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità: tale funzione permetterà al cittadino di comunicare all’INPS la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata. Nello specifico, la rinunica potrà riguardare SOLO le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Non sarà possibile invece comunicare, tramite la nuova funzionalità, la volontà di rinunciare ai benefici derivanti da domande per le quali il periodo richiesto originariamente sia interamente trascorso oppure non sia ancora iniziato.
Nel caso in cui si renda necessario, le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di presentazione.
Come accedere alla nuova funzione:
Per poter accedere alla nuova funzionalità “Rinuncia” bisogna andare sul sito dell’INPS (www.inps.it), accedere al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionare la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
E’ possibile consultare le comunicazioni di variazione effettuate accedendo alla voce di menu “Consultazione domande” e quelle annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.
Ricordiamo che il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito che può essere richiesto da parte di lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104. Il congedo può essere fruito per un massimo due anni (frazionabile anche a giorni) nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni persona disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni.
Oltre al requisito del riconoscimento della gravità dell’handicap – articolo 3, comma 3, della legge 104/92 -, la persona per la quale si chiede il congedo straordinario NON deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
È possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:
- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto”
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.