Il cd. Decreto rilancio ha introdotto (articolo 74) l’estensione del “beneficio” di cui all’art. 26 del Decreto Cura Italia dal 30 aprile al 31 luglio 2020.
Il testo così come approvato in sede di conversione del Decreto cura Italia prevedeva:
Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
(Omissis)
- Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché’ ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
(omissis)
Peraltro, anche l’attuale testo in vigore, in assenza degli opportuni provvedimenti applicativi, che non sono stati assunti neanche con il Decreto rilancio, non indica quali siano le procedure da seguire e chi possa emettere le certificazioni indicate nella norma.
Vediamo nel dettaglio:
- A cosa si ha diritto:
Le assenze fino al 31 luglio sono equiparate al ricovero ospedaliero. Non è peraltro esplicitato in modo chiaro se incidano o meno nel periodo di comporto e sulla indennità di accompagnamento (incompatibile teoricamente con il ricovero). - A chi spetta:
ai dipendenti pubblici e privati con disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, comma 3) o che vivono in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. - Qual è il percorso:
non vi sono sul punto circolari applicative.
Inoltre, non è chiaro se le due certificazioni mediche richieste dalla norma siano di competenza dei medici legali delle Asl, dei medici competenti in ambito aziendale o dei medici di medicina generale.
Il testo vigente non precisa infatti chi siano i “competenti organi medico legali”; probabilmente i servizi di medicina legale o di igiene pubblica delle ASL, né le “competenti autorità sanitarie” preposte al rilascio delle prescrizioni verosimilmente il medico di medicina generale o lo specialista (medico di assistenza primaria).
E’ comunque possibile individuare la documentazione richiesta in base ai due gruppi di beneficiari
Documenti necessari per i lavoratori con grave disabilità:
a) verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3. comma 3, legge 104);
b) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
c) (in aggiunta a e b) prescrizione del medico di assistenza primaria.
Documenti necessari per i lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
a) verbale di handicap senza connotazione di gravità (art. 3. comma 1, legge 104)
b) attestazione della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, rilasciata dai competenti organi medico legali;
c) prescrizione delle autorità sanitarie competenti;
d) (in aggiunta a, b e c) prescrizione del medico di assistenza primaria.
A cura di:
Avv. Marina Verzoni
Integrazione all’analisi dell’Art 26
A seguito della pubblicazione da parte nostra di informativa sull’art. 26 del Decreto Rilancio ci giunge precisazione in merito alle certificazioni richieste dalla norma.
La direzione del servizio medico INPS lombardo si era espressa affermando che, in attesa di chiarimenti, i Medici di Medicina Generale, conoscendo la situazione critica dei loro pazienti, possano stilare il certificato di malattia indicando una diagnosi dettagliata al fine di inquadrare il lavoratore nella categoria del comma 2 art.26 DL 18/2020 (ad esempio: trapiantato di rene in stato di immunodepressione in isolamento domiciliare precauzionale per emergenza COVID-19), senza indicare il codice V07.
La disposizione, valida inizialmente fino al 30 aprile, è stata prorogata al 31 Luglio 2020 dal decreto 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) ed è riferita esclusivamente a quei pazienti che presentino una condizione di rischio derivante da immunodepressione (congenita o acquisita), da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, per i quali dunque valgono le indicazioni sopra ricordate.
Per quanto riguarda le patologie croniche non contemplate dal decreto (diabete, malattie cardio-circolatorie, obesità, malattie neuro-muscolari, epatopatie croniche e così via), sarà il Medico Competente aziendale, acquisita dal lavoratore la documentazione clinica completa, la figura di riferimento più importante per riconoscere il rischio individuale ed indicare al Datore di Lavoro le modalità appropriate per la prevenzione e la salvaguardia della sua salute sul luogo di lavoro (Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/20)”
Pertanto ai medici di medicina generale compete solo il compito di erogare certificazioni di malattia esclusivamente per le categorie del comma 2 art 26 e pertanto
- da immunodepressione (congenita o acquisita) o
- da esiti da patologie oncologiche o
- dallo svolgimento di relative terapie salvavita
sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti
organi medico-legali (invalidità ai sensi della legge n. 104 del 1992) e consente esclusivamente ai pazienti con tali requisiti l’assenza equiparata a malattia ai fini del trattamento economico.