Fruibilità dei permessi L. 104/1992 e Smart Working

I permessi della legge 104/1992 sono fruibili anche in modalità agile (cd. smart working):

con nota n.7152 del 26 aprile 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che i tre giorni di permesso mensile previsti per l’assistenza ai familiari disabili (art. 33, comma 3 della L. 104/92) possono essere fruiti frazionati a ore anche durante il lavoro agile.

L’Ispettorato ribadisce che se da un lato è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall’altro si è rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata – e dunque la possibilità di fruirne – ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali, per le quali si fruisce del permesso, non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile.

Detta interpretazione è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l’autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro. Ove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso

I permessi retribuiti l.104/1992:  una Sentenza della Cassazione

La Cassazione con l’ordinanza 16.06.2021 in esame ha ribadito il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’assenza dal lavoro per usufruire di permesso ai sensi della l.104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile, con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass. n. 17968 del 13/09/2016)

Nel caso di specie il dipendente aveva ricevuto comunicazione con cui la società, a seguito di accertamento investigativo, aveva evidenziato che il lavoratore, il quale aveva usufruito di giorni di permesso ai sensi della |. 104/1992 per assistere la madre, si era intrattenuto in attività incompatibili con l’assistenza, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l’abitazione della madre, convivente con il marito.

La corte riteneva, quindi, corretta l’applicazione della sanzione espulsiva prevista in caso di violazioni dolosamente gravi, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto e da reputare lecito l’utilizzo di attività investigativa in relazione alla verifica della sussistenza di atti illeciti compiuti dai dipendenti durante la fruizione di un permesso.

A cura del servizio legale di InCerchio

Alcuni documenti utili:

L.104 e Smart Working

L.104 – Cassazione Ordinanza-n.-17102-del-16-giugno-2021