L’articolo 38 del recente Decreto Legge 73/2022 sulle “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, introduce alcune modifiche riguardanti l’assegno unico universale a sostegno delle famiglie con figli con disabilità.

Il Decreto 73/2022 prevede così:

  1. In caso in cui il figlio disabile sia orfano e costituisca nucleo a sé, percepirà l’assegno unico e universale anche da maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92;
  2. Per il figlio minorenne la cifra più alta percepibile è di 175 euro al mese con ISEE inferiore a 15.000 euro e limitatamente all’anno 2022, spetta anche per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;
  3. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e limitatamente al 2022 fino al compimento del ventunesimo anno di età, è prevista una maggiorazione degli importi pari a:
  • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza,
  • 95 euro mensili in caso di disabilità grave,
  • 85 euro mensili in caso di disabilità media;
  1. La maggiorazione di 80 euro prevista in caso di disabilità per figli tra i 18 e i 21 anni scatterà quindi dal 2023, per l’anno in corso si applicherà quella pervista per i minorenni come specificato del punto precedente.
  2. Dai 21 anni in su dal 2023 sarà previsto un assegno mensile di 85 euro con ISEE di 15.000 euro, a decrescere fino a 40 euro sopra i 40.000 euro di ISEE, per il 2022 si applicano le disposizioni indicate al punto due.
  3. Per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, la norma prevede per tre annualità una maggiorazione in via transitoria: tale maggiorazione, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, è incrementata di 120 euro al mese per l’anno 2022.

Queste disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo del 2022.