E’ stato pubblicato il 22 marzo in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore il 23 marzo, il cd DECRETO SOSTEGNI, ovvero il Decreto Legge 41/21, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Come ormai prassi, ne analizziamo i contenuti principali e di interesse per l’area della fragilità.

In primo luogo, viene prorogata una misura già prevista dal “Decreto Cura Italia” (Decreto Legge 18/20, convertito nella Legge 27/20) e che era scaduta il 28 febbraio scorso:

per tutta la durata dell’emergenza sanitaria e in ogni caso sino al 30 giugno prossimo, per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104, il periodo di assenza dal servizio verrà equiparato al ricovero ospedaliero».

  • L’art. 15 del decreto sostegni prevede altresì fino  al  30  giugno 2021, la non computabilità dell’assenza di servizio nel periodo di comporto e la proroga della possibilità per le persone fragili e con disabilità grave di svolgere il lavoro in modalità agile. I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per  i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
  • Il provvedimento prevede inoltre un fondo per il finanziamento di progetti di de-istituzionalizzazione e inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale, i cui criteri di ripartizione devono ancora essere stabiliti.
    L’art. 34 del decreto sostegni prevede infatti che al fine di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità  e  il sostegno a favore delle persone con disabilità, è istituito nello stato di previsione del  Ministero dell’economia e delle  finanze  un  Fondo  denominato «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle  politiche sociali saranno individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti.

Leggi il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41