Quali spese mediche e di assistenza può dedurre in dichiarazione dei redditi una persona con legge n. 104 o invalidità civile?

È l’articolo10 del Tuir a stabilire che le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione possano essere portate in deduzione dal reddito complessivo, nella dichiarazione dei redditi. Tali spese sono totalmente deducibili dal reddito complessivo, sia dal disabile stesso che dal familiare che sostiene la spesa.

Chi può usufruire della deduzione?

Le persone con disabilità, ovvero quelle:

a) con riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (è sufficiente essere in possesso del comma 1 dell’articolo 3 della legge 104, ovvero non è necessaria l’attestazione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992);

b) ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra (deve essere stata accertata la grave e permanente invalidità o menomazione. Se non dovesse essere espressamente indicata nella certificazione, questa può essere ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un’invalidità totale o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento).

NB Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi può beneficiare della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Spese deducibili

  • spese mediche generiche, quali medicinali, prestazioni rese da un medico generico, etc;
  • spese di assistenza specifica.

Si considerano spese di assistenza specifica quelle sostenute per:

  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica;
  • le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona
  • le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia. In questo caso però è necessario avere una prescrizione del medico che ne attesti la necessità e che siano eseguite in centri specializzati da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera) o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Non rientrano tra le spese deducibili:

  • quelle per prestazioni svolte da un pedagogista
  • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che, in ogni caso, rientrano tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta.
  • le spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento.

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari delle persone disabili (coniuge, figli, compresi quelli adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni e nonne) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico. Nel caso in cui il documento di spesa sia intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotandovi l’importo da lui pagato e fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.

IN CASO DI RICOVERO

In caso di ricovero di una persona con disabilità (come sopra definita) in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono state determinate sulla base della percentuale forfettaria stabilita da una delibera regionale. A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

DOCUMENTAZIONE

Per provare che si sono sostenute le spese bisogna essere in possesso di fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva. Non è necessario allegarli alla dichiarazione dei redditi ma devono essere conservati, in originale, per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederli.

Fonte: disabili.com