Di norma per le prestazioni economiche erogate dell’INPS vincolate al non superamento di una determinata soglia reddituale, il soggetto titolare è tenuto annualmente a comunicare all’Istituto i propri redditi. Per quanto riguarda l’invalidità civile questa prassi coinvolge tutte le prestazioni ad eccezione dell’indennità di accompagnamento.
In merito l’INPS ha pubblicato qualche giorno fa un comunicato stampa, con cui ha reso noto che a coloro che non hanno comunicato i loro redditi, l’Istituto sta inviando una raccomandata con cui informa della sospensione temporanea delle prestazioni di invalidità civile in godimento.
Il comunicato specifica che “le prestazioni saranno nuovamente erogate solo dopo che l’interessato, beneficiario della pensione, avrà comunicato all’Istituto i redditi mancanti, presentando domanda di ricostituzione reddituale, accedendo direttamente con il proprio SPID, CIE e CNS al sito web dell’Istituto ovvero tramite i servizi offerti dai Patronati delegati a tale attività” .
L’Istituto sottolinea inoltre, che una volta che la prestazione viene sospesa, gli interessati hanno ulteriori 120 giorni di tempo per comunicare i redditi mancanti relativi agli anni dal 2017 al 2021. Dopo questo termine la prestazione viene definitivamente revocata e verranno recuperate inoltre le erogazioni non dovute. In questa fase non sono interessate le pensioni erogate ai beneficiari con amministratore di sostegno o con rappresentante legale o con tutore che non hanno comunicato i redditi, per loro la comunicazione della sospensione sarà inviata i primi mesi del prossimo anno.
Si ricorda che la comunicazione può essere fatta sul sito dell’INPS attraverso la compilazione del MODELLO RED.
A cura del servizio legale di InCerchio