Con una certa frequenza veniamo a conoscenza di storie di ragazzi e ragazze con disabilità a cui viene negata la possibilità di iscriversi all’Istituto Superiore di Secondo Grado da loro prescelto.
Frasi come “tutti i suoi compagni sono stati ammessi nella scuola identificata con prima scelta e lui/lei no”, “non abbiamo ancora trovato una scuola che lo accolga”, “non possiamo accoglierlo, non abbiamo gli spazi” sono solo alcune delle tante richieste che raggiungono i nostri spazi di consulenza.
Occorre dunque fare chiarezza in uno scenario in cui, ancora una volta, vengono messi in discussione il rispetto dei diritti delle persone più fragili e il valore dell’inclusione.
Nel 1987 la Corte Costituzionale emise la sentenza numero 215 con cui <<assicurò>> la frequenza nelle scuole secondarie superiori agli alunni in situazioni di disabilità, indipendentemente dal tipo e dalla gravità del deficit, sostenendo che “la partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato” e che “la frequenza scolastica è un’essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di superamento della sua emarginazione”.
Qualche anno più tardi, la Legge 104 del 1992, all’articolo 3 comma 3, affermò, che “le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Tuttavia, malgrado un impianto normativo e giurisprudenziale che non lascia spazio a dubbi, ogni anno, nei mesi di gennaio e febbraio, quando i genitori o chi ne fa le veci iscrivono alunni e studenti alle prime classi delle scuole di ogni grado, per gli studenti con disabilità risulta sempre più complesso che per gli altri. Per quale motivo?
Iniziamo a fissare alcuni punti. Come esplicitato sul sito del Ministero dell’istruzione e chiarito dalla Circolare n.33071 del 30 novembre 2022, prima dell’avvio delle iscrizioni, il Consiglio di circolo o di istituto stabilisce le regole e i criteri di precedenza per l’ammissione in caso di esuberi e deve renderle note. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto risponderebbero a “principi di ragionevolezza”, quali, a titolo esemplificativo, la vicinanza della residenza dello studente alla scuola o particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. La data di invio della domanda non è da considerarsi, secondo la nota, un criterio di priorità e l’esito di test di valutazione “sarebbe da evitare” quale criterio. L’estrazione a sorte costituisce, invece, l’extrema ratio.
Stupisce come la nota non accenni alla condizione di disabilità quale criterio di priorità, tuttavia, ricorda il Ministero, “le scuole hanno l’obbligo di comunicare agli interessati il rifiuto della domanda di iscrizione” e si auspica che la condizione di disabilità non possa costituire motivo di rifiuto, ma i dati raccolti farebbero pensare al contrario.
Alla luce di ciò, cosa poter fare nel caso in cui un* student* con disabilità veda negata la possibilità di accedere alla scuola selezionata?
Innanzitutto, occorre verificare quali siano i criteri di ammissione in caso di esubero pubblicati dalla scuola e, in secondo luogo, chiedere alla scuola di motivare l’esclusione, facendo riferimento alla legge 104.
Nel caso in cui la scuola non fornisca motivazioni, si può fare riferimento all’Ufficio Scolastico Regionale.
Si ricorda, infine, che la nota ministeriale sopracitata specifica chiaramente che “l’ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione, qualora sia impossibilitata ad accoglierla in quanto eccedente rispetto ai posti rimasti disponibili, è tenuta ad affiancare la famiglia nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad accertarsi che il procedimento si concluda con l’effettiva iscrizione dell’alunno/studente. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale forniranno ai dirigenti delle scuole il necessario supporto in questo processo, interessandosi direttamente di eventuali casi particolari in relazione alla collocazione territoriale delle scuole (soprattutto per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione) e/o di specifici indirizzi di studio per quanto riguarda il secondo ciclo. Tale responsabilità ricade in capo alle scuole e agli Uffici di ambito territoriale anche in caso di impossibilità di accoglimento, per mancata disponibilità di posti, di domande di iscrizione in corso d’anno”.
Concludendo, dichiarando severa preoccupazione per la situazione profilata e auspicando un significativo miglioramento, ricordiamo il primo comma dell’articolo 34 di quel capolavoro che è la Nostra Costituzione: la scuola è aperta a tutti.
A cura della dott.ssa Federica Marci, pedagogista
servizio psicopedagogico
Associazione InCerchio