Con la circolare n. 123 del 23.09.2020, l’INPS finalmente ha fornito chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale (di cui abbiamo già parlato nella nostra newsletter del 28 luglio scorso), estende, l’incremento del trattamento pensionistico ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità, di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

PER GLI INVALIDI CIVILI (l. 118/1971 e altre)
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di invalidità civile è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità (l’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 364,70 euro mensili e per i ciechi assoluti  a 341,34 euro mensili).
Ribadiamo che per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che ne abbiano diritto l’aumento viene riconosciuto d’ufficio da INPS sulla base della documentazione disponibile e non deve essere presentata alcuna domanda.
PER I TITOLARI DI PENSIONE DI INABILITA’ (l. 222/1984 art . 2)

Ai titolari di pensione di inabilità è riconosciuto un incremento, per tredici mensilità, della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese, a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge. L’incremento non è riconosciuto però automaticamente ma solo a fronte di specifica domanda: il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Solo se la domanda di beneficio viene presentata entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

Limiti di reddito

Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro. Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, sia del titolare che del coniuge (redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti – reversibilità).

Al contrario non concorrono al calcolo: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro  previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Rimangono esclusi dall’incremento:

  • gli invalidi civili parziali;
  • gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordi che non percepiscono la pensione, perché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
  • i minori invalidi, ciechi o sordi.
A cura dell’avv. Marina Verzoni