Svolgimento dell’incarico

L’Amministratore di Sostegno assume l’incarico giurando, davanti al Giudice Tutelare, di esercitare il proprio compito con fedeltà e diligenza (art. 349 c.c.). I suoi poteri non sono indicati dalla legge in modogeneralizzato, ma sono dettagliatamente elencati nel decreto di nomina.

Il Giudice Tutelare può in ogni momento convocare l’Amministratore di Sostegno per chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione (art. 44 disp. att. c.c.). Nello svolgimento del suo incarico l’Amministratore di Sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e – ove possibile – deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere, riferendo al Giudice Tutelare in caso di dissenso.

Relazione e rendiconto

L’Amministratore di Sostegno deve tenere la contabilità della propria gestione e riferire al Giudice Tutelare sull’attività svolta e sulle condizioni di vita del beneficiario, con una relazione sulla sua situazione personale (dove vive e con chi, le condizioni di salute, le sue attività durante la giornata ecc.) ed un rendiconto.

La periodicità della relazione e del rendiconto è stabilita dal Giudice nel decreto di nomina; di regola è annuale.

Di solito è richiesto dal Giudice un inventario iniziale della situazione patrimoniale del beneficiario.

Il rendiconto annuale deve rappresentare la situazione patrimoniale del beneficiario, riepilogando le entrate e  le uscite. Nel dettaglio, per redigere il rendiconto è necessario partire dalla situazione contabile dell’anno precedente o, se si tratta del primo rendiconto, da quanto dichiarato nel ricorso introduttivo. Nella voce “entrate” verranno indicate, ad esempio, la pensione di invalidità, l’indennità di accompagnamento, l’eventuale stipendio, interessi o cedole di titoli posseduti, ecc.; nella voce “uscite” saranno invece indicate le spese per il mantenimento, la retta dell’Istituto in caso di ricovero, spese mediche, eventuali spese condominiali, ecc.

Al rendiconto vanno allegati i documenti relativi alle entrate e i giustificativi delle spese nonché gli estratti- conto bancari. Va precisato però che – soprattutto se il beneficiario vive in famiglia – il Giudicenormalmente non richiede né l’elenco dettagliato delle uscite relative al mantenimento (vitto, vestiario, piccole spese quotidiane, ecc.) né i relativi scontrini e ricevute di spesa.

 

Attività dell’Amministratore di Sostegno

Come già detto, l’Amministratore svolge il proprio incarico nell’ambito dei poteri conferitigli nel decreto di nomina. È opportuno che l’Amministratore di Sostegno richieda alla Cancelleria del Tribunalealcune copie autentiche del proprio decreto di nomina, poiché queste gli vengono normalmente richieste per le seguenti operazioni:

  • apertura del conto corrente bancario intestato al beneficiario “sotto amministrazione di sostegno”, o variazione dell’intestazione del conto corrente già intestato al beneficiario;
  • intestazione, o sua variazione, del libretto postale;
  • riscossione della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento;
  • ritiro dei contributi comunali (contributo trasporti, contributi straordinari, ecc.);
  • rapporti con uffici pubblici in genere (INPS, ASL, ecc.).

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione previsti dagli articoli 374 e 375 c.c. (acquisto di beni, riscossione di capitali, accettazione o rinuncia di eredità, promozione di giudizi, vendita beni, ecc.), l’Amministratore di Sostegno deve richiedere la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.

In caso di dissenso con il beneficiario sugli atti da compiere (naturalmente se il beneficiario stesso è in grado di comprenderli), l’Amministratore ha il dovere di avvertire il Giudice Tutelare.

Ugualmente il Giudice Tutelare può essere avvertito in caso di negligenza dell’Amministratore, di atti o scelte dannose per il beneficiario: in tal caso, egli prenderà gli opportuni provvedimenti, così come previsto per il Tutore. Va segnalato infine che – a tutela del beneficiario –  l’art. 412 c.c. consente di chiedere l’annullamento degli atti compiuti sia dall’Amministratore di Sostegno che dal beneficiario in violazione di norme di legge o di quanto prescritto dal Giudice nel provvedimento di nomina.

Apertura di conto corrente

Con l’apertura dell’amministrazione di sostegno solitamente viene aperto un conto corrente intestato al beneficiario, con l’indicazione che sullo stesso potrà operare solo l’Amministratore di Sostegno insostituzione del beneficiario, oppure l’Amministratore di Sostegno insieme al beneficiario (in “assistenza” di quest’ultimo). Nelle situazioni che lo consentono il provvedimento può anche indicare alcune operazioni di conto corrente che il beneficiario potrà continuare a compiere da solo.

Sul conto corrente devono essere depositate le entrate del beneficiario che potrà effettuare dei prelievi per le sue spese personali nella misura autorizzata dal Giudice. L’autorizzazione di quest’ultimo occorreall’Amministratore sia per aprire il conto corrente che per effettuare operazioni sullo stesso (prelievi, versamenti, investimenti di parte del denaro depositato in titoli di stato, ecc.), pertanto è opportuno chiedere,già nel ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, l’autorizzazione ad aprire il conto corrente bancario e ad effettuare prelievi mensili nella misura idonea a soddisfare le esigenze del beneficiario.

L’Amministratore può richiedere agli enti competenti l’accreditamento in conto corrente di pensioni, assegni, indennità spettanti ad invalidi civili, ciechi e sordomuti.

 

Durata dell’incarico

L’incarico di Amministratore di Sostegno può essere conferito a tempo determinato (e in tal caso potrà poi essere prorogato dal Giudice anche prima della scadenza del termine) oppure a tempo indeterminato.

L’Amministratore non è però tenuto a svolgere l’incarico oltre i dieci anni, a meno che sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario. Eventuali gravi impedimenti devono essere segnalati e documentati al Giudice Tutelare, che provvederà con un decreto ad una nuova nomina. L’incarico di Amministratore di Sostegno è gratuito, ma, in considerazione dell’entità del patrimonio e della difficoltà dell’amministrazione, potrà essere riconosciuta all’Amministratore un’equa indennità dal Giudice Tutelare (art. 379 c.c.).

A cura del servizio Legale di InCerchio