Precisazioni dell’INPS sul diritto agli importi maggiorati degli ASSEGNI FAMILIARI per i figli inabili: accertamento del diritto alla maggiorazione, riconoscimento della validità del verbale di accertamento e revisione dell’inabilità
Con il messaggio n. 754 del 2021, l’INPS fornisce precisazioni in merito all’’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) con diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con componenti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. In particolare, si pronuncia sulla questione dell’accertamento del diritto a maggiorazione visti ii ritardi che le procedure di revisione dei requisiti stanno subendo a causa dell’emergenza sanitaria, e al riconoscimento della validità del verbale di accertamento e revisione dell’inabilità.
L’assegno familiare è una prestazione economica che l’INPS eroga a favore di nuclei familiari di determinate categorie di lavoratori e pensionati, in presenza di determinati requisiti, e con importi modulati. Per potere accedere a questo beneficio è necessaria l’autorizzazione dell’INPS, e la domanda va presentata ogni anno. (Qui come richiedere gli ANF)
L’ANF viene erogato in importi differenti sulla base del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare, secondo specifiche tabelle. I livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari con:
- soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
- se minorenni, soggetti che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Le disposizioni fornite dall’Istituto in materia di accertamento dell’inabilità ai fini dell’ANF prevedono che la certificazione medica presentata a corredo della domanda debba essere esaminata dall’Ufficio medico legale di Sede; una volta acquisito il parere dell’ufficio medico legale, l’INPS fornisce o meno l’ autorizzazione al riconoscimento del diritto alla maggiorazione degli importi ANF. In generale la durata di godimento del diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede.
Ma in questo periodo emergenziale dovuto alla pandemia, la sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF nelle more dell’iter sanitario di revisione.
Viene quindi in rilievo la norma dell’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui:
“Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”
INPS stesso, con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, segnala il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione: i soggetti precedentemente autorizzati alla fruizione dei benefici economici in base a una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Ne consegue che il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare o di inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro (che diversamente sarebbe escluso in quanto maggiorenne), tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Qualora poi all’esito della revisione sia confermato che il componente il nucleo familiare, se maggiorenne, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.
Qualora viceversa non fosse confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato, si procederà alla reiezione della domanda di autorizzazione ANF per la maggiorazione dei livelli dalla data dell’accertamento sanitario.