Il diritto allo studio è un diritto costituzionale (art. 34 Cost.) ed è oggetto di una normativa mirata volta a garantire l’accesso, la frequenza, l’inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti, anche agli alunni che possano avere difficoltà di apprendimento, disagio personale, disabilità o patologie particolari.

La legge (n. 104/1992 art. 12) prevede infatti che l’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.

L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

E’ dunque garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

La più recente normativa ha stabilito che ai fini della formulazione del progetto individuale (art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328) nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), successivamente all’accertamento della condizione di disabilità, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Il PEI è in particolare il progetto specifico per l’alunno con disabilità, che viene redatto annualmente e comprende le indicazioni principali dei progetti di riabilitazione, socializzazione e scolarizzazione, indicati nella Legge 104/1992 (art. 13).

La novità introdotta dalla normativa per la predisposizione del PEI è la sostituzione dell’attuale diagnosi funzionale, che ha una visione maggiormente sanitaria fondata sui deficit della persona, con il profilo di funzionamento: viene dunque introdotta una nuova prospettiva bio-psico-sociale che ruota intorno alla socializzazione e interazione; alla comunicazione e linguaggio; alla autonomia e orientamento; alla dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento degli alunni.

Il PEI si costruirà andando oltre l’idea di disabilità come malattia e individuando le abilità residue in una logica di funzionamento, come sintesi del rapporto tra l’individuo e l’ambiente, per utilizzare i facilitatori e superare le barriere.

I nuovi strumenti adottati dal PEI permetteranno di avere un linguaggio comune e univoco, con l’obiettivo di superare discrezionalità e disomogeneità sul territorio nazionale, nell’ottica di poter rendere sempre più esigibili i diritti degli alunni con disabilità.

Il PEI sarà elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), composto dai docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Parteciperanno inoltre al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.

Entro giugno di ogni anno scolastico, dovrà essere redatto il PEI Provvisorio ed entro 30 ottobre dovrà essere redatto il PEI definitivo, che avrà durata annuale.

A cura del Servizio legale di InCerchio
Avv. Marina Verzoni

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