Il nostro Servizio Legale ha analizzato le Direttive fornite rispettivamente dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Monza per il rilascio del consenso da parte degli amministratori di sostegno alla somministrazione del vaccino anti-covid ai beneficiari, persone fragili
Affrontiamo oggi un tema quanto mai di attualità ed emergenza: la somministrazione del vaccino anti-covid alle persone fragili sotto protezione giuridica: il Tribunale di Milano e il Tribunale di Monza – rispettive Sezioni competenti in materia di ADS e Tutele – hanno indicato, con recentissime circolari di cui alleghiamo copia, le modalità operative afferenti il rilascio del consenso informato nell’interesse degli amministrati / tutelati in ordine alla vaccinazione anti Covid 19.
Per quanto riguarda Milano, la Sezione VIII ha individuato la casistica per dare agli operatori sanitari, agli amministratori di sostegno e a tutti soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale delle persone incapaci, l’indicazione pratica delle regole di comportamento da seguire nei diversi casi che si potranno verificare.
In particolare, in caso di incapacità legale di ospiti rappresentati/assistiti da amministratore di sostegno o tutore o curatore, il consenso dovrà essere espresso dall’amministratore di sostegno in via esclusiva per ads con rappresentanza in campo sanitario; dall’amministratore di sostegno insieme con il paziente in caso di ads in affiancamento in campo sanitario, dal tutore dell’interdetto e il curatore dell’inabilitato.
Per quanto riguarda Monza, il Tribunale ha precisato che per i soggetti sottoposti alla misura dell’interdizione il potere di rappresentanza spetta al tutore, che potrà quindi sottoscrivere il consenso informato alla vaccinazione anti Sars-Cov.2/Covid 19 in nome e per conto della persona interdetta.
Per i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, laddove all’amministratore di sostegno sia stato attribuito il potere di provvedere a tutte le incombenze relative alla cura personale e sanitaria della persona beneficiaria, in tale potere deve intendersi ricompreso anche quello di prestare il consenso informato alla vaccinazione anti Sars-Cov.2/Covid 19. In questo caso non sarà quindi necessario richiedere apposita autorizzazione per i soggetti sottoposti a misura di protezione.
Per i soggetti per i quali è già in corso il procedimento di nomina di amministratore di sostegno, nel decreto di attribuzione dei poteri, laddove è previsto il potere di provvedere a tutte le incombenze relative alla cura personale e sanitaria della persona beneficiaria, verrà inserito il potere di prestare il consenso informato alla vaccinazione in oggetto.
Per i soggetti che si trovino in condizione di incapacità a prestare il consenso informato e non siano sottoposti a misura di protezione e neppure sia in corso la procedura per l’apertura dell’amministrazione di sostegno, il coniuge o il convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona potranno richiedere direttamente al giudice tutelare ai sensi dell’art. 405 comma 4 c.c. l’autorizzazione a sottoporre la persona incapace alla vaccinazione.
Il Tribunale di Monza raccomanda, per evitare l’afflusso contemporaneo di istanze relative a soggetti privi di misura di protezione, di depositare le istanze secondo una scansione temporale differente per le persone ospiti delle RSA; per le persone over 80 anni; e quindi per le altre persone, seguendo l’articolazione temporale del piano vaccinale.