Norme su: riapertura dei Centri Diurni per le persone con disabilità – Uscite all’aria aperta – Deroga uso mascherine
Come di consueto ormai il nostro Servizio Legale ha analizzato l’atteso provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che reca le misure per affrontare la cd fase 2, di allentamento anche se giustamente molto cauto delle restrizioni per far fronte all’emergenza covid 19.
Si tratta di misure in vigore dal 4 maggio al 18 maggio (salvo proroghe), a livello nazionale, e come noto le Regioni hanno competenza per gestire autonomamente alcune specifiche.
E’ quanto avviene per la norma di maggiore interesse per quanto qui ci riguarda, quella prevista dall’art. 8 del citato D.P.C. M., che prevede la riapertura dei centri e lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie secondo piani regionali.
Vista la brevità riportiamo l’estratto integrale della norma:
“Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita’” Art. 8
“1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.”
Attendiamo quindi in merito l’Ordinanza di Regione Lombardia, che dovrà recare le linee guida per la riattivazione graduale, probabilmente scaglionata e a rotazione della frequenza dei centri diurni disabili, dei centri socio educativi, degli Sfa etc, che – ricordiamo – sono chiusi ormai da quasi due mesi, con conseguente onere a totale carico della famiglia dell’ accudimento dei propri cari con disabilità grave.
Nelle procedure di riattivazione dovranno trovare adeguato contemperamento le esigenze di salvaguardia della salute e prevenzione dal contagio dei beneficiari dei servizi e degli operatori, con il diritto alla frequenza di servizi che ricordiamo essere essenziali.
Vediamo ora nella disciplina delle attività all’aperto, quanto ci può interessare: fermo restando che non sarà consentito a nessuno svolgere attività di gioco o ricreativa all’aperto, sarà possibile fare attività motoria (es passeggiata) e sportiva (es corsa) anche allontanandosi dai famosi 200 m dalla propria abitazione individualmente con deroga a questa modalità e quindi possibilità di muoversi con accompagnatore solo per le persone non autosufficienti (e per i minori ovviamente – cfr art 1, punto f).
Un’altra disposizione per noi interessante (art. 3, comma 2) riguarda la deroga dall’obbligo dell’uso delle mascherine protettive, quando prescritto, solo per i bimbi piccoli e per le persone portatrici di forme di disabilità incompatibili con l’uso continuativo appunto delle mascherine.
Infine, anche per questa fase 2, si pongono misure restrittive delle visite nelle strutture: l’art. 1, x), prevede che “l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.”
In questo DPCM non sono contenute le attese norme di estensione delle misure a sostegno dei lavoratori familiari di persone con disabilità o loro stessi portatori di disabilità grave, attendiamo fiduciosi in prossimo provvedimento.