La Legge 104/1992, cd legge quadro sull’handicap emanata ormai 25 anni fa, rimane un caposaldo per “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, ora meglio persone con disabilità. Nella pratica lo scopo della Legge consiste nel fornire specifiche garanzie alle persone disabili affinché, nel rispetto del dettato costituzionale, possano vedersi garantiti, tra gli altri, “il pieno rispetto della dignità umana”, “la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali”, nonché “il recupero funzionale e sociale”.
Per persona handicappata nella definizione del legislatore si intende il soggetto affetto da “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione” [art. 3 della Legge]. Alcune agevolazioni e diritti, poi, sono previsti solo nel caso in cui la persona sia riconosciuta portatrice di un handicap “grave” (comma 3, art. 3). Pertanto è bene chiarire subito che, al fine di poter rilevare una situazione di handicap, non è sufficiente il riconoscimento dell’invalidità. L’invalidità, stando ai sensi della L. 118/1971, va intesa quale “difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito”, dando un maggior risalto all’aspetto medico-sanitario. L’handicap, invece, pone l’attenzione sulle ricadute sociali, conseguenti alla fragilità del soggetto, e sugli ostacoli che la persona incontra. Ne consegue che, al fine del riconoscimento dello stato di handicap, è necessario un esame specifico – distinto da quello previsto ai fini dell’invalidità – presieduto da una commissione composta non solo da medici, ma anche da operatori sociali ed altri esperti. Una volta riconosciuto lo stato di handicap, lo Stato garantisce alla persona interessata una serie di misure di prevenzione, cura e riabilitazione, garantendo, inoltre, interventi socio-sanitari e misure di supporto per i familiari dei portatori di handicap. A tal proposito è bene specificare che per familiari debbono essere intesi tutti i parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) o affini entro il secondo grado (per affinità si intende il rapporto di parentela tra un coniuge e i consanguinei dell’altro). La parentela si può spingere fino al terzo grado (bisnonni, zii, nipoti e pronipoti) – e così anche l’affinità – nel caso in cui il portatore di handicap abbia genitori che abbiano superato i 65 anni di età, siano anch’essi invalidi, oppure siano deceduti. La sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2015, ha, inoltre, stabilito che tra i soggetti interessati deve essere incluso anche il convivente, more uxorio, vale a dire la persona con cui il portatore di handicap coabita, caratterizzata da legami affettivi e da una stabile organizzazione comune.
È opportuno vedere sinteticamente quali sono i diritti e le agevolazioni posti a favore delle persone portatrici di handicap. Riguardo cura e riabilitazione del disabile di cui all’art. 7 della L. 104/1992, il Servizio Sanitario Nazionale assicura una serie di interventi allo scopo, che possono essere a carattere diurno (es. centri diurni, centri psico-sociali) o residenziale. Ovviamente le modalità variano a seconda della patologia del soggetto, così come variano gli strumenti messi a disposizione per trattare le menomazioni. Il Sostegno alla persona handicappata e alla famiglia passa anche attraverso il sostegno psicologico e psicopedagogico e, se necessario, anche economico per raggiungere l’autonomia e l’integrazione sociale del soggetto [art. 5 L. 104/1992]. Fondamentale ai fini dell’integrazione sociale, è il diritto all’educazione e all’istruzione [artt. 12 e ss. L. 104/1992], che, partendo dalla predisposizione di un profilo dinamico-funzionale (che definisce “le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno” evidenziandone le difficoltà di apprendimento, così come le capacità di recupero) da aggiornare periodicamente, aiuti l’alunno nell’integrazione con il resto della classe, ne eserciti la capacità di apprendimento, ne faciliti la formazione professionale e funga da strumento per l’avvio al lavoro. A tal fine sono altresì istituiti degli appositi albi regionali in cui sono indicati tutti i soggetti (enti, istituzioni, cooperative, associazioni ed organizzazioni di volontariato) che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate. Sono inoltre disposti, su base regionale, incentivi, agevolazioni e contributi da assegnare ai datori di lavoro al fine di incentivare l’adattamento del posto di lavoro per l’assunzione delle persone handicappate. Riguardo il mondo del lavoro, una delle norme più note della L. 104/1992 è quella dettata dall’art. 33, concernente i permessi di lavoro a favore dei parenti fino al 2° grado di persone con handicap grave non ricoverate a tempo pieno, i quali hanno diritto a 3 giorni, anche non continuativi, al mese coperti da contribuzione figurativa.
A tal proposito è bene vedere nel dettaglio questa disposizione: – DEFINIZIONE DI HANDICAP GRAVE: La Legge considera grave l’handicap quando la minorazione abbia “ridotto l’autonomia personale al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale, nella sfera individuale o in quella di relazione”. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno. Infatti, in tali casi, l’assistenza ulteriore di un parente non sarebbe necessaria. Tuttavia, tali permessi sono richiedibili anche nel caso in cui, sebbene ricoverato a tempo pieno, il soggetto abbia bisogno di visite e terapie in strutture esterne rispetto a quella di residenza.
– SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRNE: possono usufruire di detti permessi il disabile stesso (se in grado), il coniuge e i parenti fino al 2° grado, ossia i genitori, i figli o i fratelli/sorelle. In alcuni casi specifici (mancanza o impossibilità dei soggetti sopra specificati, oppure nel caso in cui gli stessi abbiano superato i 65 anni di età), tali agevolazioni sono concesse anche ai parenti entro il terzo grado. Esiste un ordine gerarchico dei soggetti aventi diritto a tale strumento: in pratica i genitori possono utilizzarlo solo se il coniuge non può, così come i figli possono solo in mancanza o impossibilità di coniuge e genitori e così via. Una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 213 del 23 settembre 2016, ha disposto che tale diritto spetta anche ai conviventi dei cittadini disabili, poiché il diritto alla salute psico-fisica di ogni cittadino con handicap deve essere tutelato sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Costituzione, deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”.
Per quel che concerne i parenti, invece, non è necessario che questi siano conviventi La Circolare INPS n. 90/2007 ha disposto che “la persona con disabilità in situazione di gravità – ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza”; – è possibile concedere lo strumento del permesso lavorativo ad un solo parente per ciascun disabile. Vi sono, invece, casi particolari in cui un parente può usufruire contemporaneamente di due permessi per poter assistere due parenti oppure per se stesso ed un parente; – il parente che può usufruire di tali agevolazioni ha il diritto, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del parente da assistere e non può venire trasferito senza il suo consenso.
Qualora il disabile non abbia possibilità di avvalersi di nessuno dei soggetti sopra citati, avrà, invece, la possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui alla L. 162/1998 che prevede servizi di assistenza da parte di soggetti professionali specializzati.
– FRAZIONABILITÀ E CUMULABILITÀ DEI TRE GIORNI: sebbene inizialmente la frazionabilità delle giornate in mezze giornate o in ore fosse discussa, ultimamente una serie di circolari sembra avere dissipato ogni dubbio in merito, sebbene con una serie di limiti e differenziazioni che dipendono anche dalla natura di lavoro pubblico o privato del lavoratore. Le ore di permesso non sono, invece, cumulabili, ragion per cui se in un mese non vengono sfruttati tutti e tre i giorni, il tempo non utilizzato non può venire sommato al periodo concesso nei mesi successivi;
– MODALITÀ DI UTILIZZO DEI PERMESSI: le mansioni da svolere durante tali permessi non sono state mai oggetto di elencazione, ma la Giurisprudenza ha da tempo stabilito che la loro funzione sia di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile” realizzate in ambito familiare. A tal riguardo, una recente sentenza della Corte di Cassazione – n. 54712/2016 – ha stabilito che la ratio di questa norma va rinvenuta nell’interesse del disabile, così come dei parenti che impiegano gran parte del loro tempo extra lavorativo alla cura del bisognoso. Pertanto i permessi retribuiti possono essere impiegati nella cura del disabile, così come nell’adempimento di mansioni ad esso collegato indirettamente, oppure, ancora per permettere al parente lavoratore di sbrigare alcune incombenze che l’assistenza prestata rende difficoltose. Ciò, ovviamente, sempre tenendo conto “in primis delle esigenze dell’handicappato”. Nella pratica si può dire che tali permessi non possono essere considerati come giorni di ferie, ma come periodi che possano consentire al parente lavoratore di organizzare alcuni adempimenti in funzione dell’assistenza che quotidianamente presta al disabile. Si sottolinea come debba essere assolutamente escluso l’aspetto voluttario del tempo speso in questi permessi, elemento che configurerebbe il reato di truffa, oltre che giusta causa di licenziamento. – CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: – per contribuzione figurativa – di cui ha diritto il parente che usufruisce dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 – si intendono quei contributi accreditati in periodi in cui il lavoratore non può svolgere normalmente la propria attività lavorativa. In questi periodi, infatti, sebbene venga meno l’obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi, questi vengono comunque accreditati a favore del lavoratore dallo Stato e pertanto vengono conteggiati ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e della maturazione del periodo di ferie e ai fini della tredicesima Vi sono, infine, una serie di agevolazioni e norme – tra cui, oltre alla Legge in oggetto, è bene ricordare la Legge 473/1994 di conversione del Decreto Legge n. 330/1994 – che dispongono in favore della persona disabile, che vanno dalla rimozione delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati, alle agevolazioni fiscali e alle detrazioni per gli esborsi collegati alla cura (spese mediche) o all’inserimento sociale (es. acquisto auto). Per concludere, a dimostrazione della portata e delle finalità alla base della L. 104/1992, preme rilevare l’articolo 29 e la sua portata in conformità con lo spirito della Legge. Con tale articolo viene infatti agevolato l’esercizio del diritto di voto anche ai disabili, parte integrante ed effettiva della nostra società.
A cura dell’Avv. DAVIDE BLOISE, Consigliere Associazione InCerchio