E’ stata pubblicata ed è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la nuova guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie“, aggiornata ad Ottobre 2023.
Il volume contiene tutte le informazioni sulla tematica, con due capitoli di particolare interesse per le persone con disabilità e i loro familiari: cap. 4 “Spese per familiari con patologie esenti” e cap. 5 “Spese mediche di assistenza specifica delle persone con disabilità”.
Per quanto riguarda quest’ultimo di seguito riportiamo una sintesi interessante delle spese deducibili e non:
Non sono deducibili
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche);
- le spese per prestazioni svolte da un pedagogista;
- le spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento, essendo considerata attività di natura pedagogica svolta da operatori non sanitari neanche se sotto la direzione di una psicologa.
Sono ammesse in deduzione:
- le spese mediche generiche (ad esempio medicinali, prestazioni rese da un medico generico etc.);
- le spese di assistenza specifica ossia:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa paramedico con qualifica professionale specialistica
- le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona
- le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Le spese per acquisto dei dispositivi medici rientrano solo tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Qualora invece il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento-deambulazione-locomozione – sollevamento delle persone con disabilità, la detrazione del 19% può essere fatta valere sull’intero importo della spesa sostenuta.
È consentita la detrazione anche senza la specifica prescrizione medica delle prestazioni rese dalle figure di professionali cui al D.M. 29 marzo 2001 purché sia indicata nel documento fiscale la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (infermiere anche pediatrico, ostetrica, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedica, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari dei disabili (coniuge, figli naturali o adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.