Se la certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 104) non viene rilasciata entro 45 giorni da quando si è presentata la domanda (15 giorni per le patologie oncologiche, ndr), la persona con disabilità che debba usufruire dei permessi lavorativi ex legge 104 (previsti dall’articolo 33) può presentare una certificazione provvisoria che deve essere rilasciata dal medico specialista della patologia, che lavori in una struttura pubblica, il quale deve certificare la gravità della condizione della persona disabile che ha richiesto il riconoscimento di handicap. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.
Una volta ottenuta la certificazione provvisoria, questa va consegnata al datore di lavoro per l’ottenimento dei permessi lavorativi, insieme a una liberatoria che impegna l’interessato a restituire eventuali prestazioni che risultassero non spettanti dal verbale definitivo, una volta che questo verrà rilasciato dalla commissione.
Tale certificazione potrà essere utilizzata anche alle tutele riguardanti la sede di lavoro e il trasferimento (tutele previste dall’articolo 21 della legge 104), ma anche l’accesso ai congedi straordinari retribuiti di due anni.
Qualora il verbale di 104 sia soggetto a revisione, se il lavoratore è già beneficiario dei permessi lavorativi, può continuare a fruirne anche con verbale scaduto, nel periodo compreso tra la scadenza del verbale e il completamento dell’iter di revisione, senza dover produrre altra documentazione. (Circolare INPS n.127 del 2016).