Nella Gazzetta ufficiale del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 48/2023Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, approvato il 1° maggio nel Consiglio dei ministri. Trattandosi di un decreto molto corposo, verranno analizzate le misure riguardanti le persone con disabilità, i particolare assegno di inclusione e incentivi per le assunzioni.

Di seguito verranno riassunti gli aspetti del decreto che riguardano le persone con disabilità:

ASSEGNO DI INCLUSIONE
è la nuova misura di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale che sostituisce il reddito di cittadinanza.

A chi è rivolto:

nuclei in cui siano presenti minori, persone con disabilità, persone con più di 60 anni di età, residenti in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.

I requisiti sulla situazione economica del nucleo sono:

  1. L’Isee ordinario del nucleo familiare non deve superare 360 euro. Si ricorda che nell’ISEE non sono computate le provvidenze assistenziali erogate per la disabilità (pensioni, assegni, indennità per le minorazioni civili);
  2. Il limite redditualebase” per l’Assegno di inclusione è di 000 euro per l’intero nucleo.

Il limite reddituale “base” viene elevato a 7.560 euro solo in due casi:

  1. nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni;
  2. nucleo familiare composto da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (nella disabilità grave rientra chi è riconosciuto con “handicap grave” (art. 3, comma 3, della legge 104/1992), gli invalidi al 100%, i ciechi parziali, i sordi ecc. Nella non autosufficienza vengono ricondotte invece tutte le persone che sono titolari di indennità di accompagnamento (invalidi e ciechi) e altri casi).

Il decreto 48/2023 stabilisce che, ai fini del computo del reddito, “sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.”

Il che significa che vengono conteggiate anche le pensioni e gli assegni per invalidità, cecità, sordità, oltre all’indennità di frequenza.

Oltre ai due requisiti sopra descritti, sono previsti anche vincoli sul patrimonio:

  1. il valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore ad euro 150.000, non deve superare i 30.000 euro;
  2. la soglia del patrimonio mobiliare (titoli, conti correnti ecc.) non deve superare i 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

La domanda dell’Assegno di inclusione va presentata ad INPS. Nel caso vi siano i presupposti di diritto, INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione presso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), per poi sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il richiedente deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione.

I nuclei familiari beneficiari dell’assegno, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa per tutti i componenti maggiorenni non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi e che non abbiano carichi di cura.

Sono esclusi da questi obblighi, le persone con età pari o superiore ai 60 anni, le persone con disabilità, le persone affette da patologie oncologiche.

La revoca dell’assegno avviene quando i componenti del nucleo non esonerati non partecipino, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, o non rispettino gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato. Revoca attuata anche qualora non accettino, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro.

Il decreto 48/2023 attribuisce ai servizi sociali il compito di effettuare la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione.

L’Assegno di inclusione, una volta concesso, viene erogato mensilmente tramite la Carta di inclusione. L’Assegno ha durata 18 mesi. Può essere rinnovato successivamente, per durate di 12 mesi. Fra un rinnovo e l’altro è prevista sempre l’interruzione di un mese.

INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI (solo nel caso in cui i lavoratori assunti siano beneficiari di Assegno di Inclusione)

Il decreto 48/2023, all’articolo 10, prevede che ai datori di lavoro privati che assumano beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, sia riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua.

L’esonero diventa parziale (50% con limite di 4.000 euro annui) nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Questa agevolazione vale sia nel caso di lavoratori senza disabilità che con disabilità a condizione, come detto, che siano titolari di Assegno di inclusione. In tutti casi, è previsto un ulteriore contributo per le agenzie per il lavoro, pari al 30% dell’esonero riconosciuto alle aziende, nel caso abbiano svolto una specifica attività di mediazione.

Lavoratori con disabilità:

è previsto un contributo, pari al 60% dell’importo riconosciuto alle aziende nel caso di contratto a tempo indeterminato e all’80% nel caso di contratto a tempo determinato o stagionale, a favore degli enti che abbiano svolto per il lavoratore con disabilità un’attività di mediazione per l’inserimento e assicurino successivamente “la presenza di una figura professionale” con il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo (per la durata del contributo, cioè al massimo per 12 mesi).

Il contributo massimo è quindi 4.800 euro nel caso di contratto a tempo indeterminato, 3.200 euro negli altri casi. Ma gli importi possono essere anche inferiori nel caso i versamenti previdenziali siano più bassi e dunque anche il contributo alle aziende sia più limitato.

Il decreto 48/2023 consente la cumulabilità degli incentivi introdotti (per i soli titolari di Assegno di inclusione) con quelli previsti dalla legge 68/1999 che ne prevede di significativi in caso di assunzione di persone con disabilità.

L’erogazione dei contributi alle aziende è affidata ad INPS, che spesso a metà anno ha già esaurito i fondi e molte richieste di incentivo rimangono pendenti.

TERZO SETTORE E ASSUNZIONI DI PERSONE CON DISABILITA’

L’articolo 28 del decreto 48/2023 istituisce un fondo di 7 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore che assumano giovani con disabilità (18/35 anni nel periodo tra 1° agosto 2022 e 31 dicembre 2023). Non si tratta di nuove risorse, ma di una riassegnazione in spesa di somme non utilizzate da un altro fondo, e cioè il “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità”, volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture per gli effetti del Covid (articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Tuttavia, le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo saranno definiti successivamente con decreto specifico entro il 1° marzo 2024. In pratica: prima scade il termine per le assunzioni potenzialmente beneficiarie, poi saranno definite le modalità e i criteri per i contributi. Nel frattempo, non è possibile stimare quanto effettivamente verrà erogato per ciascuna persona assunta e se questo contributo sarà una tantum o continuativo.

Le organizzazioni ammesse al contributo sono gli Enti del Terzo settore (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative…), anche in via di iscrizione (trasmigrazione) al relativo registro, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Nuovo fondo per le attività socioeducative a favore dei minori

Dotazione: 60 milioni per il 2023. Il fine espresso è quello di “sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro” attraverso il finanziamento di iniziative dei Comuni per attività socioeducative a favore dei minori, in collaborazione con enti pubblici e privati: potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Un successivo decreto di riparto fisserà i criteri di assegnazione e le modalità di controllo sull’uso delle somme trasferite. Nel testo purtroppo non si ravvisa alcuna indicazione circa le garanzie di pari opportunità per i minori con disabilità.

 

Per testo completo: decreto legge a maggio 2023 n.48