Nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 volto all’“attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”.
La direttiva UE 2019/1158 mira a garantire negli Stati membri della UE la parità di genere per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro facilitando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per genitori e caregiver familiari. Stabilisce i requisiti minimi per i congedi familiari (paternità, parentali e per i caregiver familiari) e modalità di lavoro flessibile. Punta a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a raggiungere una più equa responsabilità di assistenza tra uomini e donne. Tenta infine di favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare tra donne e uomini.
Il nuovo decreto 105/2022 è orientato a dare attuazione alla direttiva 2019/1158 e allo stesso tempo introduce ulteriori elementi di novità o di adeguamento formale a sentenze e disposizioni nel frattempo intervenute in materia.
CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO
Le novità introdotte dal decreto sono:
- l’estensione del congedo di paternità anche ai dipendenti pubblici (attualmente previsto per i soli lavoratori dipendenti privati);
- il congedo di paternità è di dieci giorni, fruibili anche ad ore e utilizzabile in contemporanea al permesso di maternità;
- nel caso di parto plurimo la durata del congedo passa a venti giorni lavorativi; negli altri casi rimane di dieci giorni;
- il congedo sia fruibile anche nei due mesi precedenti la data presunta del parto (attualmente possibili sono nei cinque mesi successivi al parto);
- è prevista una sanzione amministrativa per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità (variabili fra 516 e 2.582 euro).
I congedi di paternità sono interamente retribuiti (indennità pari alla retribuzione) e coperti da contribuzione utile ai fini pensionistici.
CONGEDI PARENTALI PER L’ASSISTENZA AI FIGLI (fino al dodicesimo anno d’età)
Le novità introdotte dal decreto sono:
- la durata del congedo parentale viene elevata a 11 mesi nel caso di genitore “solo”;
vengono riviste le indennità che innanzitutto passano virtualmente fino al dodicesimo anno di età; l’indennità pari al 30 per cento della retribuzione è riconosciuta per tre mesi di congedo per ciascun genitore e tale diritto non è trasferibile all’altro genitore; per un ulteriore periodo di tre mesi l’indennità è riconosciuta ad un solo genitore; la durata dell’indennità sale a nove mesi, qualora vi sia un solo genitore. Nei mesi ulteriori l’indennità al 30% viene riconosciuta solo se il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o nei casi di fruizione del prolungamento del congedo di maternità per figli con grave disabilità. Inoltre, le indennità si applicano fino al dodicesimo anno di età e non più fino al sesto; - l’indennità include anche il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al dipendente;
- i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
CONGEDI STRAORDINARI (FINO A 2 ANNI) PER L’ASSISTENZA DI FAMILIARI CON GRAVI DISABILITA’
Le novità introdotte dal decreto sono:
- l’equiparazione, ai fini della concessione del congedo, del convivente di fatto (di cui all’articolo 1, comma 36, della L. 20 maggio 2016, n. 76) al coniuge ed alla parte di un’unione civile; fino ad oggi l’equiparazione del trattamento riservato al coniuge era solo con le unioni civili; con la modifica il congedo viene esteso anche alle “coppie di fatto” fino ad oggi non previsto;
- viene ridotto da sessanta a trenta giorni il termine dilatorio – decorrente dalla richiesta – per l’inizio della fruizione del congedo; è il tempo massimo oltre il quale l’azienda o l’amministrazione non possono posporre l’inizio del congedo.
- il diritto al congedo spetta (agli aventi diritto) anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. Anche questo è un adeguamento formale ad una indicazione della Corte costituzionale.
I titolari del beneficio sono:
- coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto;
- padre o la madre anche adottivi; (notare che non è richiesta la convivenza in questo caso)
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
Sugli aspetti applicativi si è espresso il messaggio INPS 3096 del 05/08/2022 il quale precisa che ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, è necessario allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti la convivenza di fatto (articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016) con il disabile da assistere.
L’altro adeguamento formale riguarda l’obbligo di convivenza che riguarda tutti i potenziali beneficiari ad esclusione dei genitori. Il decreto formalizza che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Il messaggio INPS n. 3096, riprende l’indicazione del decreto precisando che “nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.”
MODIFICHE ANTIDISCRIMINATORIE ALLA LEGGE 104/1992
Lo schema di decreto prevede l’introduzione di un nuovo articolo nella legge 104/1992, nello specifico l’articolo 2 bis che reca “Divieto di discriminazione”.
Esso è volto alla tutela contro le discriminazioni – incluse le ipotesi di trattamento meno favorevole – a danno dei lavoratori che fruiscano dei benefici (o ne facciano domanda) previsti in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali vengano prestati assistenza e cura (ad esempio i permessi o i congedi).
I procedimenti in giudizio previsti sono più efficaci per chi ritiene di avere subito discriminazioni o trattamenti meno favorevoli.
MODIFICHE ALL’ART.33 DELLA LEGGE 104/1992
L’articolo 33 riguarda i permessi e le altre agevolazioni lavorative; le due modificazioni introdotte dal decreto sono:
- adeguamento formale: si esplicita che fra i beneficiari vi sono anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto;
- i tre giorni di permesso possono essere suddivisi fra più aventi diritto (fino ad oggi era ammesso solo per i genitori) in riferimento alla stessa persona da assistere. Ciò significa, ad esempio, che due giorni possono essere fruiti da un familiare, uno da un altro. Le relative domande, come previsto dal messaggio INPS 3096 del 05/08/2022, potranno essere presentate dal 13 agosto 2022.
LAVORO AGILE
Sempre nell’articolo 33 della legge 104/1992 viene inserito un nuovo comma, il 6 bis, che riguarda la priorità nella concessione del lavoro agile.
La priorità era già stata disciplinata dalla normativa vigente (l’articolo 18, comma 3 bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81) e prevedeva che: ‘I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità (…), ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104’.
La modifica introdotta estende questa priorità a:
– i dipendenti che fruiscano delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio con disabilità grave oppure dei permessi mensili per l’assistenza ad una persona che non sia necessariamente il figlio;
– i lavoratori con grave disabilità accertata (art. 3 comma 3, legge 104/1992);
– i dipendenti che rientrano nella nozione di caregiver familiare di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Viene inoltre precisata un’indicazione antidiscriminatoria: la lavoratrice o il lavoratore che richieda di ricorrere al lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra modalità organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e che ogni misura adottata in violazione della suddetta norma viene considerata nulla.
PRIORITA’ AL PART TIME
La priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è oggi prevista in due casi:
- in caso di “patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (…)”;
- oppure in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con grave disabilità (legge 104/1992 art. 3, comma 3).
Anche per queste novità il decreto formalizza l’estensione dell’opportunità alle unioni civili e alle convivenze di fatto. Annotiamo per completezza, e al di fuori dell’analisi del decreto legislativo 105/2022 per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, non c’è solo priorità nella concessione del passaggio da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale, ma esiste un vero e proprio diritto (articolo 8, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).
I testi completi del decreto, della direttiva e del messaggio INPS: