Eliminato il referente unico, riconosciuto il convivente di fatto e semplificato il criterio di convivenza con l’assistito

Con la circolare n 39 del 4 aprile 2023 l’Inps chiarisce le importanti novità sui benefici previsti dalla legge 104 per i dipendenti del settore privato. Introdotte l’anno scorso dal Decreto Conciliazione (decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105), le novità rappresentano un passo avanti verso un maggiore equilibrio tra vita privata e lavorativa di coloro che prestano assistenza; inoltre, rimuovono, in questo ambito, le differenze di trattamento tra le diverse tipologie di famiglia. Viene riconosciuta a più persone la possibilità di usufruire dei giorni di permesso per l’assistenza allo stesso familiare disabile e il convivente di fatto viene equiparato al coniuge e alla parte dell’unione civile per quanto riguarda la possibilità di godere dei permessi e del congedo straordinario.

I permessi possono essere usati da più persone per assistere lo stesso famigliare

Dal 13 agosto scorso (entrata in vigore del Decreto Conciliazione) sparisce il “referente unico dell’assistenza”, cioè l’unica persona, oltre ai genitori, a cui finora è stato riconosciuto il diritto di fruire dei giorni di permesso. Adesso, i permessi mensili previsti dalla legge 104 possono essere utilizzati da più persone, tra quelle che ne hanno diritto, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità. I giorni fruibili restano complessivamente tre al mese e non possono in ogni caso essere goduti da più persone contemporaneamente.

Il lavoratore in situazione di disabilità grave mantiene comunque il diritto a fruire per se stesso dei tre giorni mensili (o dei riposi orari giornalieri alternativi, previsti sempre dalla legge 104), anche in contemporanea con i permessi delle persone che gli prestano assistenza.

Come spiega l’Inps, non sono cumulabili tra loro, invece, i giorni di permesso mensili della legge 104, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al congedo stesso (legge 151/2001).

DA RICORDARE La domanda di permesso va presentata online all’Inps da ciascun richiedente, allegando la dichiarazione del disabile che indica l’intenzione di farsi assistere dalla persona che presenta la richiesta. Attenzione: se manca questo documento la domanda viene respinta.

Anche il convivente di fatto può usufruire del congedo straordinario retribuito

Il Decreto Conciliazione ha inserito il convivente di fatto tra i soggetti che possono avvalersi del congedo straordinario retribuito previsto dalla legge 104, al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. Nella circolare, l’Inps ricorda che la convivenza stabile (definita al comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016) deve risultare dalla “dichiarazione anagrafica”; dunque, perché la convivenza sia riconosciuta, va segnalata all’ufficio anagrafe del Comune di residenza con un apposito atto.

La domanda per usufruire del congedo straordinario va presentata all’Inps online e va completata con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto.

Per quali famigliari è riconosciuto il congedo

La stessa circolare Inps fornisce l’ordine di priorità secondo il quale è possibile fruire del congedo; i familiari della categoria successiva possono utilizzarlo quando i soggetti della categoria precedente risultano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

  1. Il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte dell’unione civile convivente/del convivente di fatto;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell’unione civile convivente/il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La domanda può essere presentata anche se non si convive ancora con il disabile

Questa novità pone in primo piano il bisogno di assistenza del disabile e viene in favore delle persone che lo assistono ma che, spesso, non convivono con lui (per esempio figli o fratelli adulti). Perciò, la convivenza con la persona disabile, quando è richiesta come requisito per l’utilizzo del congedo straordinario della legge 104, può essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda; deve avvenire, comunque, entro l’inizio del periodo di congedo richiesto.

In questo caso, la persona che richiede il congedo deve presentare domanda online all’Inps e completarla con una espressa dichiarazione, sotto la sua responsabilità, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.