Invalidità civile e L. 104
La visita in commissione non è più un passaggio obbligato per l’accertamento
Diventa più snello l’iter di accertamento medico-legale ai fini del riconoscimento di invalidità e handicap e delle successive revisioni: si può inoltrare la documentazione sanitaria senza doversi sottoporre a visita in commissione.
L’Inps spiega e chiarisce queste modalità con ilmessaggio numero 1060 del 17 marzo 2023
Eliminato l’obbligo di vista medica per l’accertamento medico-legale
La semplificazione riguarda le modalità di presentazione della domanda di invalidità civile, di accertamento dell’handicap per la legge 104 e revisione. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento sono autorizzate a redigere i verbali di prima istanza e di revisione solo sugli atti, a condizione che la documentazione sanitaria inviata e allegata alla domanda consenta una valutazione obiettiva. Solo nel caso in cui i documenti inviati non dovessero risultare sufficienti per la valutazione del quadro clinico, la commissione medica convocherà la persona interessata per una visita.
A questo proposito, l’INPS nel suo messaggio sottolinea un aspetto importante:
“Gli accertamenti effettuati da specialisti possono essere messi in dubbio solo in presenza di elementi oggettivi che inducono a considerarli non veritieri nel presupposto generale per il quale il certificato redatto da un medico pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ha valore di atto pubblico, facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese”.
PER QUALI DOMANDE
La valutazione attraverso l’esame degli atti è immediatamente applicabile per:
- tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC);
- le revisioni sanitarie ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
COME PROCEDERE
L’invio online della documentazione sanitaria per accertamento medico legale ai fini del riconoscimento di invalidità o handicap può essere fatto da parte di:
- Cittadini interessati;
- Medico certificatore;
- Patronato.
La documentazione può essere aggiunta successivamente all’invio di una domanda già trasmessa, tramite la voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)”.
La documentazione può essere richiesta dalla commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla.
DA RICORDARE
La documentazione sanitaria deve essere inviata all’INPS esclusivamente online. Non è più permessa altra modalità, compreso l’invio tramite PEC.