Un’importante novità di civiltà giuridica: riconosciuto il diritto ai congedi, permessi e assistenza nelle unioni civili

 La Circolare n.36, pubblicata il 7 marzo dall’INPS il cui oggetto è:
“Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 in favore dei lavoratori del settore privato. Concessione agli uniti civilmente. Riconoscimento dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile. Variazioni al piano dei conti”

Ha permesso di superare e sanare una doppia discriminazione che avveniva nei confronti delle persone disabili e nei confronti delle persone omosessuali.

La nuova Circolare ha esteso l’accesso ai permessi e ai congedi previsti dalla Legge 104 e dal Decreto Legislativo 151/01 anche ai lavoratori e alle lavoratrici omosessuali uniti civilmente che debbano prestare assistenza a una persona con disabilità parente dell’altra parte dell’unione, allineando così la disciplina a quella prevista per i coniugi.

Si è superata così la precedente normativa che permetteva il godimento dei permessi solo per l’assistenza della persona con cui si è uniti civilmente e non i suoi parenti.