Come noto, siamo in un periodo di transizione. Cerchiamo di fare chiarezza.
Per l’accertamento della condizione di disabilità occorre seguire un iter preciso. La famiglia si rivolge ad uno specialista che redige una Diagnosi funzionale, indicandovi, per garantire il diritto allo studio, se l’alunno ha necessità di insegnante di sostegno e assistenza, specificando, in questo secondo caso, di che tipo di assistenza l’alunno
necessiti:
- di base;
- specialistica per l’autonomia personale per assistenza per la comunicazione;
- specialistica per l’autonomia personale per assistenza educativa per le relazioni sociali e la comunicazione (a scuola, a casa o in entrambi i luoghi).
Il medesimo specialista redige contestualmente un Certificato medico per accertamento dello stato di handicap ai fini dell’integrazione scolastica e una Relazione clinica per accertamento dello stato di handicap ai fini dell’integrazione scolastica, indicando in quest’ultimo se si tratti di una patologia stabilizzata o progressiva.
In seguito la famiglia si rivolge all’ASL (o ASST in Lombardia) chiedendo che il proprio figlio venga sottoposto, ai fini dell’integrazione scolastica, all’accertamento dello stato di handicap, allegando:
- certificato medico che riporti la diagnosi clinica codificata secondo l’ICD 10 (o in subordine secondo l’ICD 9) e l’indicazione se trattasi di patologia stabilizzata o progressiva;
- relazione funzionale sintetica che evidenzi lo stato di gravità della disabilità e il quadro funzionale e sintetico del minore, che descriva le maggiori problematiche nelle aree cognitive e neuropsicologica, sensoriale, motorio-pratica, affettivo-relazionale e comportamentale, comunicativa e linguistica, delle autonomie personali e sociali.
L’accertamento viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali, integrata con un medico INPS. Il certificato medico e la relazione clinica funzionale sono obbligatorie e devono essere rilasciate da un medico di struttura pubblica o privata accreditata, specialista nella branca di pertinenza della patologia rilevata. In caso di patologia psichica, la certificazione e la relazione clinica possono essere redatte dallo psicologo di strutture pubbliche per
l’infanzia e l’adolescenza.
Effettuata la valutazione, il collegio per l’individuazione dell’alunno con disabilità emette un verbale di accertamento nel quale accerta lo stato di handicap e la relativa gravità. Lo stesso documento reca le indicazioni di validità temporale del documento stesso.
La famiglia trasmette quindi la documentazione alla scuola e all’ente locale. La determinazione delle ore dell’insegnante di sostegno, fino ad oggi, è stata legata ad un rigido automatismo che prevede l’attribuzione di un monte ore pari alla cattedra completa nei casi di disabilità grave (L.104/92, art.3, c.3) o mezza cattedra negli altri casi (L.104, art. 3, comma 1).
Rispetto alla determinazione delle ore degli altri operatori dedicati all’assistenza, occorre specificare che si tratta di figure professionali fornite dagli enti locali, seguendo il principio dell’accomodamento ragionevole, che purtroppo, nella pratica,
si traduce con una costante subordinazione del rispetto dei diritti delle persone con disabilità agli interessi economici di tali enti.
Terminato l’iter di assegnazione delle risorse, il Gruppo di Lavoro Operativo, entro il mese
di ottobre dell’anno scolastico in corso, redige il Progetto Educativo Individualizzato per
ciascun alunno con disabilità.
Chiarito quanto accaduto fino ad oggi, occorre segnalare che siamo in attesa di cambiamenti importanti. L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 66/2017, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, ha introdotto significative novità concernenti l’accertamento medico-legale della disabilità in età evolutiva e la valutazione del Profilo di Funzionamento.
Secondo la formulazione precedente della norma la commissione medico-legale aveva sia la funzione di accertamento sia quella di valutazione dei bisogni educativi e delle conseguenti risorse per l’alunno. Con la nuova norma è stata introdotta una distinzione netta sia per i compiti che per la composizione delle commissioni. Le due commissioni e i relativi compiti saranno i seguenti:
- la commissione medico-legale dell’INPS si occuperà dell’accertamento della disabilità, operando su base ICD 10;
- la commissione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell’ASL, che vedrà la partecipazione della famiglia, dello studente e di un docente della scuola, si occuperà della redazione del Profilo di Funzionamento (che integra la vecchia Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale), su base ICF.
La famiglia consegnerà a questo punto alla scuola l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, il profilo di funzionamento e, se redatto, il progetto individuale (che dovrebbe essere redatto a cura degli Enti Locali). Il GLO potrà redarre, dunque, il PEI.
Finora è tutto sulla carta e nemmeno. Non è ancora noto, infatti, come sarà il Profilo di funzionamento e rispetto alla quantificazione delle ore di sostegno, alla luce del Decreto interministeriale 182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, si rimane in attesa di segnali dal Ministero che raccolgano le istanze di chi con la disabilità e nelle scuole lavora quotidianamente per chiarire le modalità di assegnazione delle risorse. La speranza è che non vengano istituiti nuovi automatismi, che venga riconosciuta la professionalità dei docenti nella definizione dei bisogni e che non venga promossa una logica “a chiusura di rubinetto”, come afferma Dario Ianes.
Concludendo, si ricorda che in data 22 dicembre 2021 è stata approvata la legge n. 227 Delega del governo in materia di disabilità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del dicembre 2021.
Come si legge sul testo del documento, “il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge […] uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità”.
Ancora, più avanti, si legge che tali decreti legislativi interverranno, “progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti: definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore; accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base; valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; istituzione di un Garante nazionale delle disabilità; potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Attendiamo, fiduciosi?
Aggiornamento dal Ministero dell’istruzione
Il Ministero dell’Istruzione, in data 13/10/2022, ha emanato la circolare n. 3330, con la quale ribadisce la piena efficacia del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e dei documenti ad esso allegati. Comunica, inoltre, che il Ministero sta provvedendo al perfezionamento di tale decreto.
Se “in questo momento dell’anno scolastico i Gruppi di lavoro operativi per l’inclusione (GLO) sono impegnati nella redazione del PEI per l’a.s. 2022/2023” e quindi “nella progettualità educativo-didattica”, la circolare specifica che solo a partire dal mese di maggio 2023, “sarà necessario predisporre le Sezioni del modello nazionale PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni 11 e 12)” e , pertanto, “saranno fornite specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI”.
A cura della dott.ssa Federica Marci
Pedagogista Associazione InCerchio