Congedo parentale: le novità previste dalla legge di bilancio 2024

Segnaliamo, anche se riguarda tutti i genitori di figli fino ai sei anni di età, quanto indicato in merito al congedo parentale nell’art. 1, comma 179 della legge di bilancio 2024:
“All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,                        le parole: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione »

sono sostituite dalle seguenti

«elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024». L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023″.

Congedo straordinario: gli effetti sulla 13a e 14a

Con il messaggio numero 30 datato 4 gennaio, l’INPS ribadisce quanto già stabilito dalla normativa e chiarito in precedenti circolari riguardanti gli effetti dei periodi di fruizione del congedo straordinario retribuito, come definito dall’articolo 42, comma 5 del Decreto legislativo numero 151/2001, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità. In particolare:

  • i periodi di fruizione del congedo straordinario non contribuiscono alla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, come specificato dall’articolo 42, comma 5-quinquies, del Dlgs. n. 151/2001;
  • durante la fruizione del congedo, il richiedente ha diritto a ricevere un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita prima del congedo stesso, considerando le voci fisse e regolari del trattamento, come stabilito dall’articolo 42, comma 5ter, del Dlgs. n. 151/2001. Queste includono i ratei della tredicesima e, se applicabile, della quattordicesima mensilità (oltre a gratifiche, indennità, premi, ecc.), che sono già state corrisposte poiché considerate nel calcolo dell’indennizzo.

L’esplicita disposizione normativa riguardante la non utilità dei periodi di congedo per la maturazione delle mensilità aggiuntive è stata introdotta per evitare una duplicazione del pagamento delle stesse, come indicato anche dalla Ragioneria di Stato.

In conclusione, l’INPS sintetizza affermando che durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a ricevere un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita prima del congedo stesso, considerando le voci fisse e regolari del trattamento (inclusi i ratei della tredicesima e, se applicabile, della quattordicesima mensilità, oltre a eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), escludendo gli emolumenti variabili della retribuzione. Tale periodo è considerato coperto da contribuzione figurativa.

Assegno di maternità erogato dai Comuni

Il sostegno finanziario conosciuto come assegno di maternità comunale viene fornito direttamente dai Comuni alle donne che non sono occupate o, nel caso siano impiegate, non hanno diritto all’indennità di maternità dall’INPS. Questo contributo, che non è limitato solo ai figli con disabilità ma si estende anche a loro, può essere richiesto entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso di un minore nel nucleo familiare tramite adozione o affidamento preadottivo. È importante notare che l’età del minore in questione non deve superare i 6 anni, oppure i 18 anni nel caso di adozioni o affidamenti internazionali.

Secondo quanto comunicato dall’INPS nella circolare n. 40 datata 29 febbraio 2024, l’importo dell’assegno per l’anno in corso ammonta a 404,17 euro per ciascuna delle cinque mensilità, con un totale di 2.020,85 euro.

Per quanto riguarda le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da considerare è di 20.221,13 euro.