Congedo per i genitori e bonus
Prosegue l’analisi, a cura del nostro Servizio Legale, dei provvedimenti governativi per l’emergenza, vediamo oggi cosa prevede di interesse per la disabilità il cd Decreto ristori bis (D.L. 9 novembre 2020, n. 149).
- Congedo straordinario ai genitori di figli con disabilità
Il decreto ristori bis (D.L. 9 novembre 2020, n. 149) prevede, all’art. 13, per le zone cd. Rosse (ovvero quelle a più alto indice di contagio e quindi in cui sono in vigore regole più restrittive per i movimenti, le attività sociali, lavorative etc), un’ipotesi di congedo straordinario per i lavoratori dipendenti genitori di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Il congedo spetta nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa (dipendente) non possa essere svolta in modalità’ agile ed e’ riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori. Per i periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione.
L’indennità non è riconosciuta ai lavoratori autonomi. Il decreto pone anche un limite di finanziamento, superato il quale le domande successive verranno rigettate dall’INPS. - Bonus baby sitting in riferimento ai figli con disabilità
L’art. 14 del medesimo decreto prevede altresì, sempre limitatamente alle zone rosse, il cd. Bonus baby-sitting per l’acquisto di servizi nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Tal prestazione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.